Impossibilità di esercitare liberamente il diritto elettorale attivo a causa della combinazione di requisiti territoriali ed etnici.
Riferimenti normativi
Art. 1, Prot. 12 CEDU
Massima
1. Il fatto che la Costituzione e la Legge elettorale della Bosnia ed Erzegovina richiedano un duplice requisito di residenza e di appartenenza etnica per poter esercitare pienamente il diritto di voto attivo e passivo non può più trovare giustificazione in ragione del conflitto che ha interessato il Paese negli anni Novanta dello scorso secolo e delle soluzioni istituzionali che sono state raggiunte in sede di trattative di pace.
2. La combinazione di requisiti territoriali ed etnici equivaleva a un trattamento discriminatorio in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU tanto nel contesto del diritto di partecipare alle elezioni della Camera dei Popoli quanto della Presidenza della Bosnia-Erzegovina.
(Il ricorrente, un cittadino della Bosnia-Erzegovina che risiede a Sarajevo, situata nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina – entità federale a maggioranza bosgnacca e croata – non dichiarando la propria affiliazione a nessuno dei "popoli costituenti" del Paese (bosgnacchi, croati e serbi) o a qualsiasi altro gruppo etnico, non ha potuto votare liberamente per i candidati di sua scelta nelle ultime elezioni legislative e presidenziali, che si sono svolte in Bosnia-Erzegovina nel 2022).
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