1. Quando la legge elettorale di uno Stato prevede delle limitazioni all’elettorato passivo per alcune categorie di cittadini non necessariamente si deve ritenere di essere di fronte ad una violazione del divieto generale di discriminazione previsto dall’art. 1 Prot. 12 CEDU.
2. Una tale limitazione può trovare una giustificazione storica o essere il risultato della volontà di instaurare alcuni valori fondamentali quali la riconciliazione e la pace. Inoltre, la Corte di Strasburgo, nel corso degli anni, non si è espressa univocamente con una condanna in materia di restrizione dei diritti elettorali sulla base di un ampio spettro di giustificazioni e motivazioni.
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