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Baralija c. Bosnia-Erzegovina, N. 30100/18, Corte EDU (Quarta Sezione), 29 ottobre 2019

Abstract

Impossibilità per un cittadino di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative per un periodo prolungato.

Riferimenti normativi

Art. 1 Prot. 12 CEDU
Art. 46 CEDU

Massima

1. L’impossibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo solo per alcuni cittadini iscritti in una determinata circoscrizione elettorale, per un periodo prolungato, costituisce una violazione del divieto generale di discriminazione sancito dall’art. 1 Prot. 12 CEDU.

2. Si tratta di una discriminazione perché vengono trattati in maniera differenziata alcuni cittadini solo in base alla loro residenza, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole.
(Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la violazione del divieto generale di discriminazione perché, per il solo fatto di essere residente a Mostar, non può esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo dal 2008, in quanto l’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina non ha provveduto a modificare la legge elettorale, come sancito dalla Corte costituzionale).