Divieto imposto a un soggetto privato, da parte di un’autorità pubblica, di trasmettere un annuncio a contenuto religioso. Non violazione degli articoli 9 e 10 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. Nessuna restrizione alla libertà di espressione, sia nell'ambito delle credenze religiose che in qualsiasi altro, può essere compatibile con l'articolo 10 a meno che non soddisfi, tra l'altro, il criterio della necessità, come richiesto dal secondo paragrafo di tale articolo. Nell'esaminare se le restrizioni ai diritti e alle libertà garantite dalla Convenzione possano essere considerate "necessarie in una società democratica", tuttavia, gli Stati contraenti godono di un certo, ma non illimitato, margine di discrezionalità.
2. Gli Stati contraenti godono, generalmente, di un ampio margine di apprezzamento nel disciplinare la libertà di espressione in relazione a materie che possono offendere le intime convinzioni personali nell'ambito della morale ovvero, soprattutto, della religione. Inoltre, come nel campo della morale, e forse in misura ancora maggiore, non esiste un’uniforme concezione europea delle esigenze della "tutela dei diritti altrui" in relazione alle offese alle loro convinzioni religiose.
3. L'impatto potenziale di un mezzo di espressione è un fattore importante nel considerare la proporzionalità di un'interferenza rispetto al diritto di manifestare la propria religione. In particolare, si deve tener conto del fatto che i media audiovisivi hanno un effetto più immediato e incisivo rispetto alla carta stampata.
(Il caso si appunta sul divieto imposto a un’organizzazione religiosa di trasmettere un annuncio pubblicitario a contenuto religioso. Ad avviso della Corte, tale divieto, vantante una specifica base legislativa, sarebbe stato giustificato dalla particolare sensibilità religiosa della popolazione irlandese)
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