Il diniego di rilascio del certificato di laurea per il rifiuto della studentessa di fornire una foto senza velo islamico non viola l’art. 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. L'articolo 9 della CEDU non garantisce sempre il diritto di tenere in pubblico un comportamento dettato dalle proprie convinzioni religiose. In particolare, il termine “pratiche” cui si riferisce il primo paragrafo dell’art. 9 si riferisce solo ad atti che siano diretta espressione del proprio credo religioso e non anche a quelli che ne possano essere solo motivati o ispirati.
2. Le regole relative alle foto d'identità da utilizzare per i diplomi, pur non riguardando direttamente le norme disciplinari che regolano la vita quotidiana nelle università, sono parte integrante del regolamento istituiti con l'obiettivo di preservare la natura "repubblicana" e quindi "laica" dell'università. Scegliendo di studiare in un'università laica, uno studente si sottomette a tale regolamento universitario e quindi anche a limitazioni relative alle modalità e ai luoghi in cui manifestare il proprio credo religioso, volte a garantire i diritti e libertà degli altri, in particolare la diversità delle credenze religiose degli altri studenti.
3. Un diploma universitario mira a certificare le capacità professionali di uno studente e non costituisce un documento destinato all'attenzione del grande pubblico. La foto apposta su un diploma serve, pertanto, per identificare la persona interessata e non può essere usata dallo studente per dimostrare le proprie credenze religiose.
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