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Şahin Alpay c. Turchia, N. 16538/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 20 marzo 2018

Abstract

Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione cautelare di un presunto terrorista disposta al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge. Limitazioni arbitrarie della libertà di espressione e del dibattito politico.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU 
Art. 10 CEDU
Art. 5 CEDU

Massima

1. La detenzione cautelare di un giornalista, sospettato di supportare l’organizzazione terroristica FETÖ/PDY (Organizzazione Terroristica di Fethullah/Struttura dello Stato Parallelo), viola l’art. 5, par. 1 della Convenzione EDU, poichè disposta in assenza di un ragionevole sospetto che egli fosse coinvolto nelle attività eversive di cui era accusato. Il diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dall’art. 5 CEDU perderebbe infatti di significato se fosse ammessa la detenzione cautelare di un individuo in assenza di gravi indizi relativi alla sua colpevolezza. A nulla vale l’effettiva sussistenza in Turchia di uno stato d’urgenza all’epoca dei fatti, giacché la privazione della libertà personale al di fuori dei casi e dei modi stabiliti dalla legge non può dirsi proporzionata alle esigenze della situazione, come invece è richiesto dall’art. 15 CEDU.

2. L'esistenza di un pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione ex art. 15 CEDU non deve fungere da pretesto per limitare la libertà del dibattito politico. Nelle situazioni emergenziali dovrà essere profuso ogni sforzo utile alla salvaguardia dei valori democratici, quali il pluralismo e la tolleranza. Nel caso di specie, la detenzione cautelare del ricorrente, disposta esclusivamente in considerazione delle opinioni da lui pubblicamente espresse, costituisce una misura di gravità tale da non poter essere considerata una limitazione proporzionata e necessaria del suo diritto alla libertà di espressione, nemmeno in riferimento a quanto stabilità dall’art. 10, par. 2 CEDU.

3. Laddove la manifestazione delle proprie opinioni non costituisce istigazione alla violenza, gli Stati contraenti non possono limitare il diritto della collettività ad essere informata, a prescindere dalla sussistenza delle esigenze di cui all'art. 10, par. 2 CEDU, ossia della necessità di proteggere l’integrità territoriale o la sicurezza nazionale, di salvaguardare l'ordine pubblico e di prevenire i reati.