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Bulaç c. Turchia, N. 25939/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 8 giugno 2021

Abstract

Custodia cautelare di un giornalista per la presunta adesione di quest’ultimo ad un’organizzazione terroristica, nell’ambito di uno stato di emergenza.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

La custodia cautelare delle voci critiche produce molteplici conseguenze negative, sia per la persona detenuta che per la società nel suo complesso, in quanto l’imporre un provvedimento che determini la privazione della libertà personale ha inevitabilmente un effetto repressivo nei confronti della libertà di espressione, intimidendo la società civile e mettendo a tacere le voci dissenzienti.
(Nel caso di specie, relativo alla custodia cautelare di un giornalista nell’ambito dello stato di emergenza proclamato a seguito del fallito golpe militare del 15 luglio 2016 in Turchia, la Corte europea ha riscontrato la violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 10 CEDU).