Divieto di pubblicazione di un giornale di opposizione a seguito dello stato di emergenza dichiarato nell’ambito di forti proteste post-elettorali.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
1. Gli obblighi e le responsabilità che accompagnano l’esercizio del diritto alla libertà di espressione da parte dei professionisti dei media assumono particolare significato in situazioni di conflitto e tensione. Laddove le opinioni espresse non costituiscano discorsi d’odio o incitamento alla violenza, il diritto del pubblico ad esserne informato non può essere limitato, anche con riferimento agli obiettivi di tutelare l’integrità territoriale, la sicurezza nazionale o di prevenire disordini o reati.
2. L’esistenza di un’emergenza pubblica che minacci la vita della nazione non deve servire da pretesto per limitare la libertà di dibattito politico, che è al centro del concetto di società democratica. Anche in uno stato di emergenza, qualsiasi misura adottata dovrebbe cercare di proteggere l’ordine democratico dalle minacce nei suoi confronti e deve essere compiuto ogni sforzo per salvaguardare i valori di una società democratica, come pluralismo, tolleranza e apertura mentale.
3. Le restrizioni che hanno l’effetto di soffocare il dibattito politico e mettere a tacere le opinioni divergenti si pongono in contrasto con lo scopo medesimo dell’articolo 10 CEDU e non sono necessarie in una società democratica.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità che il divieto da parte delle autorità armene nei confronti della società ricorrente di pubblicare durante lo stato d’emergenza un quotidiano di opposizione integrasse una violazione dell’articolo 10 CEDU).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy