Infondatezza del ricorso presentato da un indiano Sikh condannato alla pena dell’ammenda per aver portato, fuori dalla propria abitazione e senza alcun giustificato motivo, un coltello (kirpan) di quasi 20 centimetri.
Riferimenti normativi
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 19 Costituzione italiana
Massima
La convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in pieno raccordo con il dispositivo dell’articolo 2 della Costituzione, il limite valoriale invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che regolano l’ordinamento giuridico del Paese ospitante. Ne consegue che l’articolo 19 della Costituzione italiana incontra dei limiti in vista di tutelare altri interessi in gioco, tra cui la sicurezza e la pacifica convivenza dei consociati. In conclusione, è illegittimo il porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere anche se l’oggetto è ritenuto un simbolo religioso Sikh.
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