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Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV, Causa C-157/15, CGUE (Grande Camera), 14 marzo 2017

Abstract

Il divieto imposto dal datore di lavoro privato ai propri dipendenti di indossare in modo visibile simboli politici, filosofici o religiosi non costituisce discriminazione diretta.

Riferimenti normativi

 Direttiva 2000/78/EC del Consiglio del 27 novembre 2000
 

Massima

1. La volontà di un'azienda di serbare, nei rapporti con i clienti del settore pubblico e privato, un atteggiamento di neutralità politica, filosofica o religiosa deve essere considerata legittima, in particolare quando il datore di lavoro coinvolge nel perseguimento di tale obiettivo solo quei lavoratori che sono tenuti a entrare in contatto con i clienti dell'azienda. Tale volontà è legata alla libertà d'impresa, come riconosciuta dall'articolo 16 della Carta dell'UE.

2. Il divieto di indossare il velo è una misura adeguata allo scopo di realizzare una politica di neutralità aziendale, a condizione che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico; Tale misura è da considerarsi necessaria laddove riguardi solo i lavoratori che interagiscono con i clienti. Pertanto, il giudice del rinvio dovrebbe verificare se, tenendo conto dei vincoli intrinseci ai quali l'impresa è soggetta e senza che il datore di lavoro debba assumersi un onere aggiuntivo, sarebbe stato possibile offrire un posto che non comportasse alcun contatto visivo con la clientela.

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