Divieto di indossare il velo islamico imposto ad una lavoratrice di un’impresa (privata) non costituisce discriminazione diretta fondata sulla religione.
Riferimenti normativi
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Massima
1. Il divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile relativo alle convinzioni politiche, ideologiche o religiose, derivante da una norma (interna) di un’impresa privata, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali nei confronti dei lavoratori che seguono regole di abbigliamento in ragione di obblighi religiosi, purché imposto senza distinzione a tutti i lavoratori.
2. Una norma interna di un’impresa privata può configurare una discriminazione indiretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali qualora venga dimostrato dai giudici di merito dello Stato membro che l’obbligo apparentemente neutro che essa contiene comporti uno svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione (o ideologia).
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