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Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole SA, former Micropole Univers SA, Causa C–188/15, CGUE (Grande Camera), 14 marzo 2017

Data
14/03/2017
Tipologia Sentenza
Numerazione C-188/15

Abstract

Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell’art 4 par 1 della direttiva 78/2000.

Riferimenti normativi

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000

Massima

1. Ai sensi dell’articolo 4, par. 1, della direttiva 2000/78, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Spetta agli Stati membri stabilire, se del caso, che una differenza di trattamento fondata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 della stessa direttiva non costituisce discriminazione. 

2. La nozione di «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», a norma dell’art. 4 par. 1 della direttiva 2000/78, rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l’attività lavorativa in questione viene espletata. Essa, per contro, non può includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente. Pertanto, la volontà del datore di lavoro di tenere conto del desiderio espresso da un cliente che i servizi di detto datore di lavoro non siano resi da una dipendente che indossi un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 par. 1 della direttiva 2000/78 CE.