Trattamento inumano e degradante. Reclusione per due anni di persona affetta da disturbo bipolare senza una strategia terapeutica globale di presa in carico della patologia.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. L’articolo 3 racchiude uno dei valori fondamentali delle società democratiche. La disposizione proibisce in termini assoluti la tortura o i trattamenti o pene inumani o degradanti, a prescindere dalla condotta della persona interessata. Per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, un trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità. Questa soglia minima è relativa; essa dipende dalle circostanze del caso, come la durata del trattamento, le conseguenze fisiche o mentali ad esso connesse e, in alcuni casi, il genere, l’età e lo stato di salute della vittima.
2. Le persone detenute affette da disturbi mentali sono più vulnerabili de* detenut* ordinari*. Certe esigenze della vita in carcere le espongono maggiormente a rischi per la loro salute, aumentano le probabilità che si sentano in posizione di inferiorità e costituiscono necessariamente fonte di stress ed angoscia. Simili situazioni implicano la necessità di una maggiore vigilanza del controllo del rispetto della Convenzione.
(Il ricorrente lamentava la violazione del diritto ad essere libero da trattamenti inumani e degradanti ex articolo 3 in seguito alla detenzione prolungata in un carcere ordinario, nonostante le decisioni delle corti interne avessero stabilito che la sua salute mentale necessitasse la presa in carico della patologia con una strategia terapeutica incompatibile con la detenzione, ordinandone il trasferimento in una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza. La Corte riscontrava una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti).
Note
Il ricorrente lamentava, inoltre, la violazione degli articoli 5 e 6 CEDU. La Corte rilevava violazioni del diritto alla libertà e sicurezza in riferimento al secondo periodo della reclusione (articolo 5, paragrafo 1), del diritto al risarcimento (articolo 5, paragrafo 5) e, infine, del diritto ad un processo equo (articolo 6, paragrafo 1).
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