Maltrattamenti sistematici e ripetuti da parte di agenti penitenziari sui detenuti costituiscono trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 3.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Gli effetti psicologici derivanti dai maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato possono compromettere la capacità della vittima di adottare tutte le misure necessarie per avviare senza indugio un procedimento contro il colpevole. Tale barriera può rivelarsi particolarmente difficile da superare nei casi in cui le vittime rimangono continuativamente sotto al controllo dei responsabili del maltrattamento.
2. ‘Giustizia ritardata è spesso giustizia negata’, poiché l’esistenza di periodi di irragionevole inattività e la mancata diligenza da parte delle autorità nel condurre i procedimenti possono rendere le indagini ineffettive.
3. Affinchè un’indagine possa dirsi effettiva, la sua conclusione deve sempre basarsi su un’analisi esaustiva, oggettiva ed imparziale di tutti gli elementi rilevanti, includendo, ovviamente, un’adeguata valutazione delle accuse credibili di complicità criminale.
(Il ricorrente lamentava di essere stato vittima di maltrattamenti di natura sistematica durante la detenzione presso il carcere Gldani di Tblisi, e che le autorità domestiche non avevano condotto un’indagine effettiva sulle sue accuse. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 CEDU sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale).
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