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Laniauskas c. Lituania, N. 48309/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 marzo 2022

Abstract

Reclusione di persona con grave disabilità visiva. Nessuna violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. Per determinare se la detenzione di una persona malata sia conforme all’articolo 3 della Convenzione, la Corte deve considerare tre differenti fattori: (a) lo stato di salute del* ricorrente e gli effetti su quest’ultim* delle modalità della reclusione; (b) l’adeguatezza o l’inadeguatezza dell’assistenza e delle cure mediche fornite nel corso della detenzione; e (c) se la persona debba o meno continuare ad essere detenuta alla luce del suo stato di salute.

2. L’articolo 3 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di un obbligo generale di liberare i* detenut* dall’incarcerazione per motivi di salute.
(Il ricorrente era un detenuto condannato che lamentava l’incompatibilità della propria detenzione con l’articolo 3 CEDU, alla luce della sua grave disabilità visiva. La Corte non riscontrava alcuna violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, sostenendo che il deficit visivo non fosse tale da rendere il protrarsi della sua reclusione incompatibile con l’articolo 3).