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Chiesa di Scientology di Mosca e altri c. Russia, Nn. 37508/12, 61695/13, 16761/14, Corte EDU (Terza Sezione Comitato), 14 dicembre 2021

Abstract

Chiesa di Scientology in Russia. Sequestro e divieto di diffusione di pubblicazioni, rifiuto di registrazione di un’organizzazione religiosa e suo successivo scioglimento coattivo. Violazione degli articoli 10 e 11 della CEDU, letti alla luce dell’articolo 9.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 11 CEDU

 

Massima

1. Nel valutare l’ingerenza, rispetto alla libertà di espressione, nei procedimenti relativi a forme di esercizio che si assume incoraggino l'odio o l'intolleranza religiosa, la Corte deve tenere conto, in particolare, del contesto in cui sono state rese le dichiarazioni contestate, della loro natura e formulazione, della loro attitudine a comportare conseguenze dannose, nonché le ragioni addotte dai giudici nazionali per giustificare l'ingerenza in questione. È l'interazione tra i vari fattori, piuttosto che uno qualsiasi di essi preso isolatamente, che determina l'esito del giudizio.
2. Il diniego di registrazione e lo scioglimento coattivo di un’organizzazione religiosa costituisce un'ingerenza nei diritti di una pluralità di soggetti giuridici, in quanto la decisione delle autorità di sciogliere un'associazione colpisce direttamente non solo l'associazione interessata, ma anche i suoi presidenti, fondatori e membri, prospettando una violazione l’articolo 11 della Convenzione, letto alla luce dell’articolo 9.
3. Lo scioglimento di un'associazione è un provvedimento estremamente grave che comporta conseguenze significative, le quali possono essere tollerate solo in circostanze molto gravi. Pertanto, lo scioglimento forzato di un’organizzazione religiosa, a fronte della possibilità di adottare sanzioni alternative, costituisce un provvedimento drastico, sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito.
(Nel caso in esame, le autorità russe hanno vietato la diffusione di pubblicazioni appartenenti alla Chiesa di Scientology, deducendone il carattere estremista. A uno dei gruppi ricorrenti, inoltre, è stato opposto diniego rispetto a un’istanza di registrazione quale organizzazione religiosa. Successivamente, lo stesso gruppo è peraltro incorso in un ordine di scioglimento)

 

Note

Una delle organizzazioni ricorrenti – la Chiesa di Scientology di Mosca – era stata regolarmente registrata nel 1994. Nel 1997, per assolvere a delle successive prescrizioni di legge, essa si era vista costretta a procedere ad alcune modifiche organizzative, intese a consentirle di accedere a una nuova registrazione. A fronte dei ripetuti dinieghi oppostile dalle autorità russe, l’organizzazione era già ricorsa avanti alla Corte di Strasburgo (Chiesa di Scientology di Mosca e Altri v. Russia, n. 18147/02, Prima Sezione, 5 aprile 2007), la quale aveva riscontrato una violazione delle rilevanti norme convenzionali.