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Testimoni di Geova di Mosca e Altri c. Russia, N. 302/02, Corte EDU (Prima Sezione), 10 giugno 2010

Abstract

Scioglimento di una comunità religiosa e divieto delle sue attività senza motivi pertinenti e sufficienti. Rifiuto di registrare una determinate comunità come organizzazione religiosa.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU

Massima

1. Laddove le motivazioni del rifiuto della registrazione non abbiano avuto un fondamento giuridico o fattuale, le autorità nazionali non hanno agito in buona fede e hanno trascurato il proprio dovere di neutralità e imparzialità nei confronti di una comunità religiosa.

2. Il rifiuto di trasfusioni di sangue è espressione del libero arbitrio dei singoli membri della comunità che esercitano il proprio diritto all’autodeterminazione nella sfera dell’assistenza sanitaria tutelata ai sensi della Convenzione.

(Nel caso in esame, le autorità nazionali hanno disposto lo scioglimento della sezione di Mosca dei Testimoni di Geova e un divieto permanente per le sue attività ritenendo che tale comunità avesse intrapreso un’opera di coercizione, attirato dei minori all’interno dell’organizzazione o incoraggiato al suicidio, violato il diritto dei propri membri al rispetto della loro vita privata, leso i diritti dei genitori non appartenenti alla comunità, indotto i membri di quest’ultima a rifiutare trasfusioni di sangue e averli persuasi a non adempiere ai propri doveri civili).

Note

Secondo la Corte europea, nel caso di specie lo scioglimento della comunità ricorrente e la messa al bando delle sue attività integra una violazione dell’articolo 9 alla luce dell’articolo 11 della Convenzione. La Corte ha inoltre stabilito all’unanimità che il rifiuto di registrare la comunità religiosa ricorrente da parte delle autorità russe costituisce una violazione dell’articolo 11 alla luce dell’articolo 9 della Convenzione.

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