Rifiuto in mala fede di registrare un’organizzazione religiosa ai sensi della legislazione nazionale. Perdita dello status di ente giuridico per un’associazione religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. La partecipazione dei cittadini al processo democratico è in larga misura raggiunta attraverso l’appartenenza ad associazioni nelle quali essi possano integrarsi fra loro e perseguire collettivamente finalità comuni.
2. Il rifiuto di registrare una comunità religiosa esistente da molti anni richiede motivi particolarmente pregnanti e convincenti.
(Nel caso in esame, le autorità russe hanno negato la registrazione di un’associazione religiosa in ragione del fatto che si trattasse di un’organizzazione di carattere asseritamente paramilitare, che essa prevedesse le parole “sede” ed “esercito” nella propria denominazione e che i suoi fondatori fossero cittadini stranieri).
Note
Secondo la Corte europea, il rifiuto di registrare la sezione dell’organizzazione ricorrente a causa della sua origine straniera e della sua struttura religiosa costituisce una violazione dell’articolo 11 alla luce dell’articolo 9 della Convenzione.
La sentenza in questione ha inaugurato una serie di pronunce della Corte europea in tema di mancata registrazione di associazioni religiose da parte delle autorità russe.
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