Libertà di manifestare la propria religione e protezione del benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale.
Riferimenti normativi
Regolamento 1099/2009/CE del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento
Articolo 13 TFUE
Articolo 10 CDFUE
Massima
1. La prassi della macellazione rituale è autorizzata soltanto a titolo derogatorio nell’Unione e al solo fine di garantire il rispetto effettivo della libertà di religione e del diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni mediante le pratiche e il compimento dei riti, in particolare a favore dei fedeli musulmani e degli ebrei praticanti.
2. Una normativa nazionale che impone, nell’ambito di una macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale rientra nell’ambito di applicazione della libertà di manifestare la propria religione, garantita all’articolo 10(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. La Carta adotta infatti un’accezione ampia della nozione di “religione”, idonea a ricomprendere sia il foro interno, ossia il fatto di avere convinzioni religiose, sia il foro esterno, ossia la manifestazione in pubblico della fede religiosa.
3. Una siffatta normativa nazionale rispetta il contenuto essenziale dell’articolo 10 della Carta, in quanto l’ingerenza che da essa deriva è limitata ad un aspetto dell’atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest’ultima vietata in quanto tale.
4. Al pari della CEDU, la Carta è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici, cosicché occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale che su quello normativo.
(Rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale del Belgio, in relazione al ricorso per l’annullamento di una legge regionale che priverebbe i credenti ebraici e musulmani della garanzia che, conformemente ai loro precetti religiosi, le macellazioni rituali non possono essere soggette al requisito del previo stordimento).
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