Non viola l’articolo 9 della CEDU, considerato da solo o in combinato con l’articolo 14, il diniego dell’approvazione per l’accesso ai macelli francesi, ai fini della pratica della macellazione rituale, opposto a un’associazione ebraica ultraortodossa.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Un ente ecclesiastico o religioso è legittimato, in quanto tale, ad esercitare i diritti garantiti dall’articolo 9 per conto dei suoi aderenti.
2. Il diritto di libertà religiosa garantito dall’articolo 9 della Convenzione non può estendersi a ricomprendere il diritto di prendere parte di persona alla pratica della macellazione rituale e al successivo procedimento di certificazione, purché i fedeli non siano concretamente privati della possibilità di ottenere e consumare della carne che sia compatibile con le loro prescrizioni religiose.
(La Corte non riconosce una limitazione del diritto di libertà religiosa dei membri dell’associazione ricorrente, che si era vista rifiutare l’approvazione necessaria per accedere ai macelli ove praticare la macellazione rituale, in precedenza accordata a un’altra associazione ebraica, poiché dagli atti di causa emerge che i membri dell’associazione si erano trovati comunque nella possibilità di ottenere forniture di carne compatibili con le loro prescrizioni ultraortodosse)
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