Affidamento del minore. Libertà dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Riferimenti normativi
Artt. 147, 155 codice civile italiano
Artt. 30, 31, 32 Costituzione italiana
Massima
1. In caso di separazione coniugale, nell'adottare il provvedimento relativo all’affidamento della prole, il giudice di merito può prevedere delle restrizioni a carico anche di uno solo dei genitori per ciò che concerne il diritto-dovere di istruire ed educare la prole, facendo leva sugli art. 30, 31 e 32 Cost.
2. In base al criterio del miglior interesse psico-fisico del minore, ove l’esercizio in concreto della libertà religiosa determinini conseguenze pregiudizievoli per la stessa prole, per quanto libertà fondamentale dell'individuo garantita a livello costituzionale, internazionale e sovranazionale, può essere limitato.
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