Affidamento del minore. Libertà dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Riferimenti normativi
Artt. 316, 337-ter codice civile italiano
Massima
In tema di affidamento dei figli, la possibilità da parte del giudice di adottare, ex art. 316 c.c. e, in caso di separazione ex art. 337-ter c.c. provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo. L'accertamento di tale pregiudizio va compiuto in concreto e non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore.
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