Il provvedimento di affidamento che non tenga conto dei desideri della madre biologica di affidare il minore presso una famiglia affidataria in linea con l’identità religiosa del bambino viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, interpretato anche alla luce dell’articolo 9, statuisce che trovare una famiglia affidataria corrispondente alle origini culturali e religiose della madre biologica non è l'unico modo per garantire il rispetto dei suoi diritti, dal momento che le autorità nazionali sono vincolate da un obbligo di mezzi e non di risultato.
2. Nel processo decisionale che porta alla divisione della madre e del minore, le autorità competenti devono dare sufficiente importanza al diritto della ricorrente al rispetto della vita famigliare e all’interesse superiore del minore a mantenere un legame con la famiglia d’origine. I legami familiari possono essere interrotti solo in circostanze del tutto eccezionali e si deve tentare di preservare le relazioni personali e, se e quando opportuno, per “ricostruire” la famiglia.
Il caso originava dalla decisione delle autorità norvegesi di dare seguito all’adozione di un minore senza il consenso della madre, rifugiata somala, che pur non contestando la decisione di affidare il figlio ad un’altra famiglia, chiedeva che, nella scelta della famiglia affidataria, venisse presa in considerazione l’identità religiosa del bambino. La madre chiedeva infatti che il figlio fosse affidato a una famiglia musulmana o comunque mantenesse un contatto con la sua cultura e la sua fede. Nonostante tale richiesta, il bambino veniva affidato e poi definitivamente adottato, a seguito della decisione della Corte Suprema, da una famiglia cristiana.
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