Adozione internazionale. Discriminazione fondata sull’etnia del minore.
Riferimenti normativi
artt. 30, 39 ter Legge 4 maggio 1983 n. 184
Massima
Ove la eventuale selezione del minore da adottare venga manifestata attraverso una espressa opzione innanzi agli organi pubblici, con ciò chiedendosi di elevare a limite alla procedura di adozione la appartenenza del minore ad una determinata etnia, al giudice è inibito di avallare una scelta che si pone in stridente ed insanabile contrasto con il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, e di ogni disparità di trattamento tra minori italiani e stranieri in materia di adozione, ribadito più volte dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Non può, pertanto, essere rilasciato il certificato di idoneità ad aspiranti che dichiarino la volontà di adottare precisando da quali paesi dovrebbe provenire o non provenire il minore, e, soprattutto, subordinando la propria disponibilità all'adozione al possesso od alla mancanza, nel minore adottando, di ben determinate caratteristiche psicologiche, genetiche e razziali collegate all'appartenenza del minore stesso ad una o più delle etnie segnalate.
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