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Corte di Cassazione italiana, Sez. Unite Civili, N. 13332/2010, 1 giugno 2010

Data
01/06/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 13332/2010
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Abstract

Adozione internazionale. Discriminazione fondata sull’etnia del minore.

Riferimenti normativi

artt. 30, 39 ter Legge 4 maggio 1983 n. 184

Massima

Ove la eventuale selezione del minore da adottare venga manifestata attraverso una espressa opzione innanzi agli organi pubblici, con ciò chiedendosi di elevare a limite alla procedura di adozione la appartenenza del minore ad una determinata etnia, al giudice è inibito di avallare una scelta che si pone in stridente ed insanabile contrasto con il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, e di ogni disparità di trattamento tra minori italiani e stranieri in materia di adozione, ribadito più volte dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Non può, pertanto, essere rilasciato il certificato di idoneità ad aspiranti che dichiarino la volontà di adottare precisando da quali paesi dovrebbe provenire o non provenire il minore, e, soprattutto, subordinando la propria disponibilità all'adozione al possesso od alla mancanza, nel minore adottando, di ben determinate caratteristiche psicologiche, genetiche e razziali collegate all'appartenenza del minore stesso ad una o più delle etnie segnalate.