Licenziamento di un dipendente che non esegue determinate funzioni lavorative per motivi religiosi. Assenza di discriminazione fondata sul credo religioso.
Riferimenti normativi
Artt. 1 e 75 della Costituzione francese
Artt. 1134 e 1147 del Codice civile francese
L. 122-45 del codice del lavoro
Massima
Se è vero che il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle convinzioni religiose del suo dipendente, tuttavia queste non rientrano nell'ambito del contratto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro non commette alcuna violazione se chiede al dipendente di svolgere l'incarico per il quale è stato assunto, anche se contrario ai principi del suo credo religioso. Invero, se il comportamento del dipendente nella propria vita personale, fuori dall’orario lavorativo, non deve interessare il datore di lavoro, durante l’attività lavorativa, il dipendente è invece soggetto alla autorità del datore di lavoro e le rivendicazioni di diritti e libertà che rientrano nel campo della vita personale (come la libertà religiosa) devono conciliarsi con gli obblighi contrattuali e l'organizzazione del lavoro. Ne consegue che il rifiuto del lavoratore di espletare determinate mansioni chiaramente indicate (ab origine) nel contratto di lavoro e note all’inizio del rapporto di lavoro (come dover manipolare della carne di maiale) costituisce giusta causa di licenziamento.
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