Licenziamento per il rifiuto del dipendente di sottoporsi a visita medica aziendale per motivi religiosi. Non sussiste discriminazione fondata sulla religione.
Riferimenti normativi
L.122-14-3 e seguenti del Codice del lavoro francese, relativi ai licenziamenti individuali riformati dalla legge del 13 luglio 1973
Art. 255 del Codice di procedura civile francese
Massima
Durante l’attività lavorativa, il dipendente è soggetto alla piena autorità del datore di lavoro, e dunque, non può esigere (dal suo datore di lavoro) il rispetto della manifestazione delle proprie convinzioni religiose in assenza di esplicita menzione nel contratto di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento dovuto al rifiuto di sottoporsi, per motivi religiosi, alla visita medica di controllo annuale disposta dalla azienda, non è discriminatorio e si deve ritenere che sussista giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro.
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