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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 34909/2007, 26 giugno 2007

Abstract

Ricorso contro condanna per il reato di violenza sessuale, vittima la moglie dell’imputato. Legge straniera diversa, territorialità del diritto penale e ignoranza della legge penale. Fattori culturali che hanno influito sulla commissione delle condotte illecite, dolo e minore gravità.

Riferimenti normativi

Art. 3 codice penale italiano
Art. 5 codice penale italiano
Art. 609-bis codice penale italiano

Massima

1. Nel caso in cui il matrimonio tra due soggetti sia retto civilisticamente dal diritto marocchino e sussista il reato di violenza sessuale ai danni di un coniuge, è del tutto irrilevante che lo stesso diritto marocchino non preveda come reato la violenza sessuale intra-coniugale, dal momento che, relativamente a tale condotta, quando sia stata tenuta nel territorio italiano deve trovare applicazione unicamente la legge penale italiana (che riconosce come reato anche la violenza sessuale commessa ai danni di un coniuge). Invero, ai sensi del principio generale della obbligatorietà e territorialità della legge penale, fissato dall'art. 3 c.p., le norme penali obbligano tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato italiano, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

2. Il principio generale per cui l’ignoranza della legge penale non è scusabile, sancito dall’art. 5 c.p., vale anche nei confronti di un cittadino straniero che adduca a giustificazione di un reato la mera diversità della legge penale italiana rispetto a quella del suo Paese d’origine, non versando in una situazione di ignoranza inevitabile, e dunque incolpevole, chi non abbia adempiuto, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, al proprio dovere di informazione sulle leggi vigenti nell’ordinamento del Paese in cui si trova.

3. Non è sufficiente invocare differenze culturali o eventuali usanze diverse del proprio Paese di provenienza per dimostrare la mancanza di dolo generico o l’assoluta inevitabilità dell’ignoranza della legge penale italiana in materia di reati sessuali, tuttavia tali circostanze possono essere prese in considerazione per ritenere ravvisabile l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, co. 3 c.p.

(Caso relativo a due coniugi di origine marocchina. La donna era stata costretta a sposarsi dalla propria famiglia e, durante il primo periodo di convivenza, aveva subito in diverse occasioni rapporti sessuali contro la propria volontà, prima abbandonare il marito. La difesa dell’imputato aveva sostenuto che la legge marocchina non prevedesse il reato di violenza sessuale tra coniugi e pertanto, da un lato, non potesse essere applicata la legge penale italiana ad un matrimonio retto dal diritto civile marocchino e, dall’altro, si versasse in una ipotesi di ignoranza della legge penale italiana.)