Noémie Depesme e altri c. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Cause C-401/15 e C-403/15, CGUE (Seconda Sezione), 15 settembre 2016
Esclusione del figlio del coniuge dai vantaggi sociali riconosciuti da uno Stato membro. Discriminazione fondata sulla nazionalità.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968
Art. 45 TFUE
Massima
Il figlio di un lavoratore frontaliero può beneficiare (indirettamente) dei vantaggi sociali, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano (o hanno esercitato) la propria attività in tale Stato. Tale vantaggio spetta non solo al soggetto che abbia un legame di filiazione con il lavoratore, ma anche al figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore. Consegue che l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 deve essere interpretato nel senso che la qualità di “familiare a carico” risulta da una situazione de facto; tale interpretazione è imposta dal principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate estensivamente.
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