Esclusione del figlio del coniuge dai vantaggi sociali riconosciuti da uno Stato membro. Discriminazione fondata sulla nazionalità.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011
Art. 45 TFUE
Massima
L’art. 45 TFUE e l’art. 7 del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi del diritto comunitario. Tale interpretazione osta a disposizioni normative di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione, pur occupandosi del loro mantenimento, laddove i minori residenti in detto Stato membro percepiscono tali benefici economici.
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