Indennità versata al lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza dallo Stato membro ospitante per il caso di insolvenza del datore di lavoro. Discriminazione fondata sulla nazionalità.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011
Art. 45 TFUE
Massima
L’art. 45 TFUE e l’art. 7 del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, non ostano a che l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo dell’indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in esame, con la conseguenza che il lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale Stato, un’indennità corrispondente alla retribuzione (netta) anteriore. Il fatto che un lavoratore non disponga, nei confronti del datore di lavoro, di un credito corrispondente alla parte della retribuzione (lorda) anteriore, che non ha percepito a causa della detrazione di cui trattasi, è priva di rilievo.
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