Diniego di concessione, a causa della sua cittadinanza, ad un familiare di un lavoratore marocchino, con lui residente, di una prestazione di disoccupazione. Assenza di discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Riferimenti normativi
Art. 41 Accordo di cooperazione CEE-Marocco
Massima
1. La nozione di “familiari” del lavoratore migrante marocchino, a norma dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco, che riconosce la possibilità di avvalersi del principio che vieta qualsiasi discriminazione in materia di previdenza sociale non soltanto allo stesso lavoratore migrante marocchino, ma anche ai familiari conviventi, ricomprende gli ascendenti del lavoratore e del coniuge residenti nello Stato membro ospitante.
2. Il familiare di un lavoratore migrante di cittadinanza marocchina, quando quest'ultimo ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante prima della data in cui tale familiare ha cominciato a risiedere presso di lui nel detto Stato membro ed ha richiesto l'attribuzione di una prestazione previdenziale in forza della normativa di questo Stato, non può richiamarsi all'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco e far leva sulla cittadinanza marocchina del lavoratore al fine di avvalersi del principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale.
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