Ricorso avente ad oggetto norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente. Discriminazione fondata sulla razza e sull’origine etnica.
Riferimenti normativi
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Massima
L’art. 7 della direttiva 2000/43 va interpretato in modo che qualsiasi persona che si ritenga vittima di una discriminazione fondata sulla razza (o sull’origine etnica) deve poter ottenere dal giudice una pronuncia su un’eventuale lesione di tali diritti, qualora il convenuto non riconosca l’asserita discriminazione. Pertanto, la normativa nazionale che impedisca al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza di tale discriminazione è in contrasto sia con la funzione risarcitoria che con la funzione dissuasiva di cui le sanzioni previste dagli Stati membri devono essere dotate in forza dell’art. 15 della direttiva 2000/43. Infatti, l’obbligo di versare una somma di denaro non può garantire un effetto realmente dissuasivo nei confronti dell’autore di una discriminazione laddove il convenuto contesti la sussistenza di una qualsivoglia discriminazione, ma consideri più vantaggioso, in termini di costi e di immagine, versare il risarcimento richiesto dal ricorrente.
(Nel caso di specie, Il comandante di bordo di un volo svedese ha deciso di sottoporre un passeggero di origine cilena residente in Svezia a un controllo supplementare di sicurezza. Agendo in giudizio per conto di tale passeggero, il quale riteneva di essere stato oggetto di una discriminazione per ragioni legate al proprio aspetto fisico e alla propria appartenenza etnica, il Mediatore delle discriminazioni ha chiesto al Tribunale locale di Stoccolma di condannare la compagnia aerea a versare al passeggero un risarcimento per discriminazione).
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