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Carlos Garcia Avello c. Belgio, Causa C-148/02, CGUE (Plenaria), 2 ottobre 2003

Data
02/10/2003
Tipologia Sentenza
Numerazione C-148/02

Abstract

Rifiuto da parte di uno Stato membro di registrare un bambino con il cognome che avrebbe secondo le regole dello Stato membro di appartenenza dei genitori. Discriminazione in base alla nazionalità.

Riferimenti normativi

Art. 18 TFUE
Art. 20 TFUE 
Art. 21 TFUE 

Massima


1. I cittadini di uno Stato membro che soggiornino legalmente sul territorio di un altro Stato membro possono avvalersi del diritto, sancito dall'art. 12 CE, di non subire alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza con riferimento alle norme che disciplinano il loro cognome. Infatti, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione ratione materiae del Trattato CE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico. 

2.  Sebbene il principio dell'immutabilità del cognome, in quanto strumento destinato a prevenire i rischi di confusione in merito all'identità o alla filiazione delle persone, contribuisca ad agevolare il riconoscimento dell'identità delle persone e della loro filiazione, non è tuttavia tanto indispensabile da non poter ammettere una prassi consistente nel permettere ai figli che siano cittadini di uno Stato membro e che abbiano anche la cittadinanza di un altro Stato membro di portare un cognome composto da elementi diversi da quelli previsti dal diritto del primo Stato membro, cognome che costituisce, peraltro, oggetto di un'iscrizione in un registro ufficiale del secondo Stato membro. Inoltre, segnatamente a causa della vastità dei flussi migratori all'interno dell'Unione, diversi sistemi nazionali di attribuzione del cognome coesistono in uno stesso Stato membro, cosicché la filiazione non può essere necessariamente valutata nella vita sociale di uno Stato membro con il metro del solo sistema applicabile ai cittadini di quest'ultimo Stato. A ciò va aggiunto che un sistema che consenta la trasmissione di elementi del cognome dei due genitori, lungi dal provocare confusione sul legame di filiazione dei figli, può al contrario contribuire a rafforzare il riconoscimento di questo legame rispetto ai due genitori.