Mancato riconoscimento nello Stato membro di cittadinanza del cognome nobiliare acquisito nel diverso Stato membro per effetto di adozione da parte di un cittadino di tale ultimo Stato. Non sussiste violazione del diritto alla libera circolazione delle persone.
Riferimenti normativi
Art. 21 TFUE
Massima
L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro, dove il predetto risiede, al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato membro, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato membro in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito. Invero, non risulta sproporzionato il fatto che uno Stato membro cerchi di realizzare l’obiettivo di preservazione del principio di uguaglianza vietando qualsiasi acquisto, possesso o utilizzo, da parte dei propri cittadini, di titoli nobiliari o di elementi nobiliari capaci di far credere che il soggetto portatore del nome sia titolare di una dignità siffatta. In tali circostanze, un simile rifiuto non può essere considerato come una misura arrecante un pregiudizio ingiustificato alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.
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