Mancato riconoscimento nello Stato membro di cittadinanza del cognome registrato nel diverso Stato membro di nascita e residenza.
Riferimenti normativi
art. 21 TFUE
art. 18 TFUE
Massima
1) l fatto che una persona che ha esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro sia obbligata a portare, nello Stato membro di residenza del quale essa ha la cittadinanza, un nome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’art. 21 TFUE.
2) I motivi per i quali uno Stato membro possa stabilire il collegamento della determinazione del cognome di una persona alla sua cittadinanza, per quanto possano essere di per sé legittimi, non sono talmente importanti da giustificare che le autorità competenti dello stesso Stato membro rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio è nato e risiede sin dalla nascita.
(Un minore, cittadino tedesco nato in Danimarca da coniugi tedeschi e residente fin dalla nascita nel Paese scandinavo, veniva iscritto, conformemente al diritto danese, col doppio cognome sull’atto di nascita e sul certificato di riconoscimento del nome danesi. Rivoltisi agli uffici dello stato civile tedesco per ottenere, anche in Germania, l’iscrizione del figlio nel libretto di famiglia, i genitori si vedevano però respingere l’istanza, in quanto, in forza del diritto tedesco, il cognome della persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa possiede la cittadinanza e il diritto tedesco non prevede l’attribuzione di un doppio cognome.)
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy