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Malgožata Runevič-Vardy e Łukasz Paweł Wardyn c. Vilniaus miesto savivaldybės administracija e altri, Causa C-391/09, CGUE (Seconda Sezione), 12 maggio 2011

Data
12/05/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione C-391/09

Abstract

Rifiuto da parte di uno Stato membro di modificare il cognome di una coppia sposata negli atti dello stato civile in base alle regole di grafia dello Stato membro di origine. Non sussiste discriminazione etnica.

Riferimenti normativi

art. 21 TFUE
art. 18 TFUE
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 Che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Massima

1. Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Se è vero che, considerato l’oggetto della menzionata direttiva e la natura dei diritti che si propone di tutelare, la sfera di applicazione della stessa non può essere definita in modo restrittivo, ciò nondimeno non si può ritenere che una siffatta normativa nazionale rientri nell’ambito della nozione di servizio ex art. 3, n. 1, della stessa direttiva.

2. L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, di modificare il cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell’Unione, quale compare negli atti di stato civile rilasciati dallo Stato membro di origine di uno di tali cittadini, in una forma che rispetti le regole di grafia di quest’ultimo Stato, a condizione che tale diniego non provochi, per i cittadini dell’Unione interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Qualora ciò accadesse, è parimenti compito di tale giudice verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e se risulti proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito.