Restrizioni aventi ad oggetto scommesse sportive e lotterie per la protezione dei consumatori e per il mantenimento dell’ordine pubblico. Fattori morali, religiosi o culturali influenti sulla regolamentazione di lotterie e gioco d’azzardo.
Riferimenti normativi
Art. 43 Trattato CE (Art. 49 TFUE)
Art. 49 Trattato CE (Art. 56 TFUE)
Massima
1. Una normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali, l'esercizio delle attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione delle offerte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, senza una licenza o autorizzazione dello Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
2. Tuttavia, tali misure possono essere giustificate se basate su esigenze imperative di interesse generale, se sono idonee a raggiungere l'obiettivo che perseguono e se non vanno al di là di quanto necessario per raggiungerlo e sono applicate senza discriminazione.
3. Fattori morali, religiosi e culturali, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società associate al gioco e alle scommesse, potrebbero servire a giustificare l'esistenza di un margine di apprezzamento sufficiente a consentire alle autorità nazionali di determinare ciò che la protezione dei consumatori e la salvaguardia dell'ordine pubblico richiedono (par. 63).
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno, Italia, nel procedimento penale innanzi ad esso pendente contro il sig. Piergiorgio Gambelli)
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