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Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Causa C-36/02, CGEU (Prima Sezione), 14 ottobre 2004

Abstract

Divieto di attività economiche contrarie ai valori fondamentali costituzionalmente sanciti. Restrizione della libera prestazione di servizi per ragioni di ordine pubblico.

Riferimenti normativi

Art. 49 Trattato CE

Art. 46 Trattato CE

Art. 28 Trattato CE

Massima

1. Il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico in quanto tale attività viola la dignità umana tutelata dalla Costituzione nazionale.

2. L’ordinamento giuridico comunitario è diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto. A tale proposito non è rilevante il fatto che, in uno Stato membro, il principio del rispetto della dignità umana benefici di uno status particolare in quanto diritto fondamentale autonomo.

3. Poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone sia alla Comunità sia ai suoi Stati membri, la tutela di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera prestazione dei servizi.

4. Misure restrittive della libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi connessi con l’ordine pubblico soltanto laddove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che mirano a garantire e a condizione che tali obiettivi non possano essere conseguiti attraverso provvedimenti meno restrittivi. A questo riguardo, non occorre che una misura restrittiva emanata dalle autorità nazionali corrisponda ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell’interesse legittimo in causa.

5. La nozione di «ordine pubblico» all’interno del contesto comunitario e, in particolare, in quanto giustificazione di una deroga alla libertà di prestazione dei servizi dev’essere intesa in senso restrittivo: la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie. Di conseguenza, l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività.

(Nel caso di specie, le autorità di polizia di Bonn avevano vietato ad una società tedesca la gestione di un “laserdromo” utilizzando i servizi forniti da una società britannica, per ragioni di tutela dei valori fondamentali riconosciuti dalla collettività e garantiti dall’articolo 1 della Costituzione tedesca).