L'imposizione della frequenza scolastica obbligatoria non priva i genitori del loro diritto di esercitare il ruolo di educatori o di guidare i loro figli su un percorso in linea con le proprie credenze religiose o filosofiche, come previsto dall'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. La seconda frase dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU deve essere letta insieme alla prima, che sancisce il diritto di tutti gli individui all'istruzione. È su questo diritto fondamentale che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche. Pertanto, il rispetto è dovuto solo a quelle convinzioni dei genitori che non siano in conflitto con il diritto all'istruzione del bambino e implica che i genitori non possano rifiutare al figlio il diritto all'istruzione sulla base delle proprie convinzioni.
2. Sebbene l'istruzione domiciliare consenta ai bambini di acquisire lo stesso standard di conoscenza fornito dalla scuola primaria, altri importanti obiettivi correlati al diritto all’istruzione, come l'integrazione sociale, potrebbero essere raggiunti dai bambini solo frequentando la scuola. Pertanto, l’imposizione dell’obbligo di frequenza scolastica non priva i genitori del loro diritto di esercitare il ruolo di educatori o di guidare i loro figli su un percorso in linea con le proprie convinzioni religiose o filosofiche.
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