Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Nei casi in cui il ricorrente sostiene di essere membro di un gruppo esposto a maltrattamenti sistematici, la tutela assicurata dall'articolo 3 CEDU viene in rilievo quando il richiedente dimostra, se necessario sulla base delle informazioni contenute nei report recenti delle organizzazioni indipendenti per la protezione dei diritti umani o delle fonti governative, che vi sono serie motivazioni per ritenere esistente la pratica in questione, nonché la sua appartenenza al gruppo interessato dalle violenze (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il ricorrente, di etnia uzbeka, sarebbe stato sottoposto al rischio di maltrattamenti nel caso di estradizione in Kyrgyzstan, nonostante la richiesta fosse collegata a un procedimento penale per reati comuni di matrice economica).
2. Le garanzie fornite dalle autorità dello Stato richiedente non sono di per sé sufficienti a tutelare il ricorrente contro il rischio di maltrattamenti nel caso di estradizione. Occorre dunque esaminare se le assicurazioni forniscono, nella loro applicazione pratica, una garanzia sufficiente che il richiedente sarà protetto adeguatamente contro il rischio di maltrattamenti (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le garanzie offerte dal Procuratore generale del Kyrgyzstan non fossero sufficienti per proteggere il ricorrente dal rischio di trattamenti inumani e degradanti nel caso di trasferimento verso il Paese richiedente).
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