Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente. Garanzie diplomatiche.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Gli Stati contraenti hanno il diritto, secondo l’ordinamento internazionale, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri. Tuttavia, l’espulsione o l’estradizione da parte di uno Stato contraente può dar luogo a una violazione dell'articolo 3 CEDU, e quindi coinvolgere la responsabilità di quel Paese, laddove vi siano seri motivi per ritenere che la persona interessata, nel caso di trasferimento forzoso verso il Paese richiedente, dovrebbe affrontare un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
2. Un problema generalizzato relativo al rispetto dei diritti umani in un determinato Paese non può da solo giustificare il rifiuto dell'estradizione e persino una situazione generalizzata di violenza non comporta normalmente una violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di trasferimento verso il Paese interessato. Infatti, mentre le informazioni a disposizione della Corte descrivono una situazione generale, le doglianze del ricorrente in un caso specifico necessitano di essere corroborate da ulteriori elementi di prova, con riferimento alle specifiche circostanze individuali che giustificano il timore di subire maltrattamenti (caso in cui la Corte di Strasburgo ha respinto le doglianze dei ricorrenti, di etnia uzbeka, considerando sufficienti le garanzie offerte dalle autorità del Kyrgyzstan in ordine al loro trattamento in caso di estradizione; sottolineando, in particolare, l’esistenza di un meccanismo di controllo congiunto, che prevede visite da parte del personale diplomatico russo nei centri di detenzione che ospitano persone estradate).
Note
Il caso è stato devoluto alla Grande camera in data 15 aprile 2020.
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