Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti determinati nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Il trasferimento forzoso del ricorrente nello Stato richiedente, mediante estradizione o secondo altre modalità, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, ove sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato dovrebbe affrontare un rischio concreto di esposizione a trattamenti vietati dall'articolo 3 CEDU se estradato verso quel Paese (caso in cui il richiedente, di etnia uzbeka, si opponeva alla decisione delle autorità giudiziarie russe che avevano concesso la sua estradizione in Kirghizistan).
2. Il comportamento del richiedente, per quanto esecrabile o pericoloso possa essere stato, non può giustificare deroghe al divieto assoluto di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU (caso in cui le autorità giudiziarie avevano concesso l'estradizione verso lo Stato richiedente, basandosi sull'iniziale confessione del richiedente in relazione ad alcuni reati comuni).
Note
In motivazione, la Corte di Strasburgo ha sottolineato, in particolare, l'uso diffuso della tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti da parte delle forze dell'ordine nella parte meridionale del Kirghizistan nei confronti dei membri della comunità uzbeka, l'impunità delle forze dell'ordine e l'assenza di garanzie sufficienti per i ricorrenti nel Paese che richiede l’estradizione.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy