Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti determinati nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
Il trasferimento forzoso del ricorrente nello Stato richiedente, mediante estradizione o secondo altre modalità, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, ove sussistano fondati motivi per ritenere che l'interessato dovrebbe affrontare un rischio concreto di esposizione a trattamenti vietati dall'articolo 3 CEDU se estradato verso quel Paese (caso in cui il richiedente, originario dell’Uzbekistan, si opponeva alla decisione delle autorità giudiziarie russe che avevano concesso la sua estradizione, affermando che - nel caso di trasferimento nel Paese natale - avrebbe corso il rischio di gravi persecuzioni religiose).
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