Il licenziamento di un lavoratore, motivato dal suo reiterato rifiuto di lavorare durante le festività previste dalla propria confessione religiosa, non viola l’art. 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
L’articolo 9 della CEDU non garantisce, in quanto tale, il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro nei giorni delle festività religiose o in determinate fasce orarie. Pertanto, il licenziamento del lavoratore appartenente alla Chiesa avventista del settimo giorno, motivato per il suo reiterato rifiuto di lavorare tutti i venerdì dopo il tramonto non può trovare tutela nel diritto alla libertà religiosa. D’altra parte la richiesta del datore di lavoro di rispettare gli orari di lavoro non rappresenta alcuna forma di pressione o una misura coercitiva volta a fargli cambiare il suo credo.
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