Obiezione di coscienza alla vendita di pillole contraccettive motivata dalle convinzioni religiose dei farmacisti.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. L’ articolo 9 CEDU non garantisce sempre il diritto di comportarsi secondo le proprie credenze religiose. La parola “pratica” ex Art. 9, par. 1, non indica ogni singolo atto o forma di comportamento motivato o ispirato da una religione o una credenza.
2. Non sussiste interferenza con le libertà di cui all’Art. 9 CEDU, quando è possibile manifestare le credenze religiose in molti modi, al di fuori della sfera professionale.
(Caso in cui due farmacisti, proprietari di una farmacia, si erano rifiutati di vendere le pillole contraccettive a causa delle loro credenze religiose)
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy