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Sessa c. Italy, N.28790/08, Corte EDU (Seconda Sezione), 24 settembre 2012

Data
24/09/2012
Tipologia Sentenza
Numerazione 28790/08

Abstract

Il rifiuto del giudice di concedere all’avvocato un rinvio dell’udienza fissata durante le festività proprie della sua religione non viola l’art. 9 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

Il rifiuto del giudice di concedere all’avvocato un rinvio dell’udienza fissata durante le festività proprie della sua religione non realizza una limitazione della libertà di manifestare liberamente il proprio credo religioso. Anche a voler ammettere che tale condotta rappresenti un’interferenza nel diritto tutelato ex art. 9 della CEDU, essa  deve ritenersi giustificata dall’esigenza di tutelare i diritti e le libertà altrui, in particolare il diritto ad una corretta amministrazione della giustizia e il principio della ragionevole durata del processo.