Il rifiuto del giudice di concedere all’avvocato un rinvio dell’udienza fissata durante le festività proprie della sua religione non viola l’art. 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
Il rifiuto del giudice di concedere all’avvocato un rinvio dell’udienza fissata durante le festività proprie della sua religione non realizza una limitazione della libertà di manifestare liberamente il proprio credo religioso. Anche a voler ammettere che tale condotta rappresenti un’interferenza nel diritto tutelato ex art. 9 della CEDU, essa deve ritenersi giustificata dall’esigenza di tutelare i diritti e le libertà altrui, in particolare il diritto ad una corretta amministrazione della giustizia e il principio della ragionevole durata del processo.
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