Rifiuto di registrare un’associazione che si autodefinisce come organizzazione di una minoranza nazionale. Riconoscimento di uno speciale status elettorale in favore di un’associazione promotrice dell’identità e della cultura di un gruppo etnico.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. La libertà di associazione è di peculiare importanza per le persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali ed etniche. Costituire un’associazione al fine di esprimere e promuovere la sua identità può essere determinante per aiutare una minoranza a preservare e difendere i propri diritti.
2. Oltre ai partiti politici, le associazioni costituite per altri scopi, comprese quelle che affermano un’identità etnica o la coscienza di una minoranza, sono anch’esse importanti per il corretto funzionamento della democrazia. Il pluralismo si basa altresì sull’effettivo riconoscimento e rispetto della diversità e delle dinamiche delle tradizioni culturali, nonché delle identità etniche e culturali, delle credenze religiose, delle idee e delle concezioni artistiche, letterarie e socio-economiche.
3. Il diritto internazionale non obbliga gli Stati contraenti ad adottare un particolare concetto di “minoranza nazionale” nella loro legislazione né ad introdurre alcuna procedura per il riconoscimento ufficiale di gruppi minoritari.
(Nel caso in esame, la Corte ha stabilito che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di registrare un’associazione che si autodefinisce come un’organizzazione della minoranza slesiana in Polonia non costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione).
Note
La decisione della Grande Camera costituisce un importante leading case in materia di tutela delle minoranze nazionali ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.
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