Rifiuto di registrare un’associazione che dà spazio a visioni separatiste. Limitazione del diritto di riunirsi pacificamente. Negazione dei diritti collettivi di una minoranza etnica.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
Il fatto che un gruppo di persone invochi l’autonomia o richieda la secessione di parte del territorio di uno Stato, domandando pertanto mutamenti costituzionali e territoriali fondamentali, non può automaticamente giustificare un divieto delle sue riunioni.
(Nel caso di specie, la Corte Suprema bulgara aveva rifiutato di registrare un’associazione i cui incontri erano considerati rei di dissimulare fini separatistici in favore della minoranza macedone presente in Bulgaria).
Note
Secondo la Corte europea, le restrizioni imposte agli incontri pubblici dell’associazione ricorrente hanno violato il diritto dei membri di quest’ultima di riunirsi pacificamente ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
Analogamente alla sentenza in esame, si veda altresì la successiva decisione United Macedonian Organisation Ilinden-PIRIN and Others v. Bulgaria pronunciata dalla Corte nel 2006.
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