Scioglimento di un’associazione di supporto alle famiglie di detenuti e condannati, per il fatto che alcuni membri del direttivo erano stati condannati, con sentenza non definitiva, per propaganda terroristica.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Le associazioni svolgono un ruolo essenziale nel mantenimento del pluralismo e della democrazia e le eccezioni alla regola della libertà di associazione richiedono un’interpretazione rigorosa. Qualsiasi interferenza rispetto a tale diritto deve rispondere ad un “bisogno sociale imperativo”.
2. Lo scioglimento di un’associazione rappresenta una misura assai severa, foriera di conseguenze significative per i suoi membri e che può essere tollerata soltanto in circostanze molto gravi. L’articolo 11 della Convenzione impone pertanto allo Stato un onere elevato per giustificare l’adozione di una tale misura.
(Nel caso di specie, la Corte ha accolto all’unanimità il ricorso per violazione dell’articolo 11 CEDU, affermando che lo scioglimento dell’associazione in questione costituiva una restrizione della libertà di associazione non necessaria, e pertanto illegittima, ai sensi della Convenzione).
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