Scioglimento di un’associazione culturale sulla base delle dichiarazioni di natura politica pronunciate dai suoi membri.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Accanto al ruolo essenziale svolto dai partiti politici nel mantenere il pluralismo e la democrazia, anche le associazioni sorte per altri fini - quali la tutela del patrimonio culturale o spirituale, il perseguimento di diverse finalità sociali o economiche, la proclamazione e l’insegnamento di una religione, la ricerca di un’identità etnica o l’affermazione di una coscienza minoritaria - sono importanti per il buon funzionamento della democrazia.
2. Il pluralismo si basa inoltre sul genuino riconoscimento e sul rispetto della diversità e delle dinamiche delle tradizioni culturali, delle identità etniche e culturali, delle convinzioni religiose e delle idee e dei concetti artistici, letterari e socioeconomici. L’interazione armoniosa tra persone e gruppi con diverse identità è essenziale per la coesione sociale. In una società civile ben funzionante, è naturale che i cittadini partecipino in larga misura al processo democratico attraverso associazioni nelle quali possono unirsi e perseguire insieme obiettivi comuni.
3. Alla luce della relazione diretta tra democrazia, pluralismo e libertà di associazione, soltanto motivi imperativi possono giustificare eventuali restrizioni di tale libertà.
(Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la condanna penale del membro di un’associazione, per effetto delle dichiarazioni di natura politica rese da quest’ultimo, e il successivo scioglimento dell’associazione stessa integrano una violazione dell’articolo 11 CEDU).
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